Art. 10.

      1. L'articolo 160 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

      «Art. 160. - (Privilegio sui crediti). - 1. I crediti dei soggetti che finanziano una società di progetto hanno privilegio generale su tutti i beni mobili, materiali e immateriali, presenti e futuri, anche a consistenza variabile, e sui crediti della società, presenti e futuri.
      2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente identificati la società di progetto, i creditori privilegiati, il loro rappresentante comune, l'ammontare in linea capitale del finanziamento, la sua durata e i documenti costitutivi del credito. Una copia originale dell'atto, con allegata copia, a seconda del caso, del contratto di finanziamento o della delibera di emissione e del regolamento del prestito obbligazionario o di altro atto costitutivo del credito, deve essere depositata presso il registro delle imprese dove è registrata la società di progetto. Il privilegio è efficace dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese. A margine dell'iscrizione devono essere annotate: le eventuali cessioni del credito privilegiato, con l'identificazione dei nuovi creditori privilegiati; le modifiche delle condizioni del finanziamento; le sostituzioni del rappresentante comune; l'eventuale cristallizzazione del vincolo, di

 

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cui al comma 5. Dalla data dell'iscrizione decorrono i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 2903 del codice civile. Il termine di cui al predetto articolo 2903 è ridotto ad un anno per il privilegio previsto dal presente articolo. Nel caso di emissioni obbligazionarie, per creditore privilegiato si intende la massa indistinta degli obbligazionisti, rappresentata dal rappresentante comune; pertanto, non sono richieste annotazioni relative alla circolazione delle obbligazioni.
      3. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile, prima del privilegio speciale previsto dall'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella dell'iscrizione.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i beni soggetti al privilegio di cui al presente articolo non possono essere assoggettati ad altre forme di prelazione, né possono essere pignorati in pregiudizio dei creditori privilegiati.
      5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la società di progetto può disporre liberamente dei beni soggetti al privilegio fino alla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio nel registro delle imprese da parte del rappresentante comune dei creditori privilegiati. La cristallizzazione del privilegio può essere annotata solo nei casi di inadempimento e nelle altre circostanze previste nei documenti e nelle scritture di cui al comma 2. L'annotazione ha efficacia costitutiva. Dalla data di annotazione della cristallizzazione del privilegio, qualsiasi atto di disposizione dei beni soggetti allo stesso è subordinato all'approvazione del rappresentante comune dei creditori privilegiati.
      6. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente alla data di annotazione della cri
 

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stallizzazione del privilegio, anche in deroga al disposto degli articoli 2747 e 2913 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
      7. L'iscrizione e le annotazioni del privilegio, nonché l'esercizio dei diritti relativi allo stesso, sono effettuati dal rappresentante comune dei creditori privilegiati, nominato in conformità alle disposizioni del contratto di finanziamento e che risulta dall'iscrizione o dalle successive annotazioni. Gli effetti si producono pro quota direttamente in capo ai creditori privilegiati.
      8. I soggetti che finanziano una società di progetto, anche attraverso l'organizzazione di un'emissione obbligazionaria, possono rinunciare al privilegio di cui al presente articolo».